•  
  • Richiesta informazioni

  •  
  • Richiesta informazioni

Certificazione del sistema di qualità

Richiesta informazioni

Campi non compilati correttamente.
Grazie! Richiesta inoltrata con successo

Procura generale e speciale

La procura è un istituto giuridico previsto dagli articoli 1387 e seguenti del codice civile. Trattasi di rappresentanza volontaria.

La procura, a differenza del mandato, non è un contratto, bensì un negozio unilaterale con cui un soggetto (mandante) conferisce ad altro soggetto (procuratore) il potere di rappresentanza nel compimento di un atto o di un contratto, con la conseguenza che gli atti compiuti dal rappresentante avranno la caratteristica di essere direttamente efficaci nella sfera giuridica del rappresentato (art. 1388 c.c.).

Il procuratore quindi agisce in nome e per conto del rappresentato o mandante e quindi dal punto di vista giuridico spende il nome del rappresentato, lo sostituisce e quindi gli atti compiuti dal procuratore è come fossero posti in essere dal rappresentato.


Forma della procura

L'art. 1392 c. c. recita che "la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".
Pertanto nell'ipotesi in cui venga conferita delega per acquistare un bene immobile, sarà necessaria la forma scritta ai fini della validità dell'atto notarile e dell'espletamento delle formalità pubblicitarie relative.

La procura è una delega che viene utilizzata in una molteplicità di situazioni, ad esempio nel caso in cui una persona è impedita, perchè vive all'estero e che per ovvie ragioni non può occuparsi dell'espletamento di particolari atti, oppure della persona anziana o debilitata che, perfettamente capace di intendere e di volere, ma affetta da difficoltà motorie, conferisce l'incarico a persona di sua fiducia per svolgere determinate operazioni.


Procura generale o procura speciale

La procura generale è quella in cui il rappresentato delega il rappresentante a compiere in suo nome e per suo conto tutti gli atti giuridicamente rilevanti che di volta in volta possono venire in rilievo.

Si parla invece di procura speciale quando la stessa avrà ad oggetto il compimento di uno specifico atto.

La procura non può essere utilizzata per il compimento di atti personalissimi quali il testamento, mentre è ammessa la procura per contrarre matrimonio.

Maggiori chiarimenti alla news del nostro blog