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Atti di rinegoziazione di mutuo

La rinegoziazione di mutui e finanziamenti comporta che l’istituto di credito e la parte finanziata, di comune accordo, modifichino alcuni elementi del contratto.

In genere la durata di questi tipi di finanziamenti sia per gli acquisti/ristrutturazioni di prima casa, sia per gli acquisti di immobili produttivi quali capannoni, laboratori, negozi, è piuttosto lunga (10/20/25 anni).

Nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale possono sopravvenire circostanze/fatti tali da richiedere una modifica del contratto originario.

La modifica può consistere in una sospensione temporanea del pagamento delle rate, con un prolungamento della durata del finanziamento; oppure in una riduzione dell’ammontare delle rate, con conseguente aumento dei tempi di restituzione del finanziamento.

Alla base della rinegoziazione sta l’accordo tra le parti: non può essere pretesa solo da una parte ed in particolare dalla parte finanziata che è il contraente più debole, a differenza della surrogazione che può essere richiesta solo dal debitore.