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Regimi patrimoniali secondo i regolamenti UE 1103-1104

Sono sempre più numerose in Europa le persone appartenenti a Stati diversi che contraggono matrimoni, unioni civili o che registrano la loro convivenza, per cui sorge la necessità di regolamentare rendendo uniforme la disciplina in materia.

L'esigenza di uniformità è già avvenuta in materia di successioni a causa di morte con il Certificato Successorio Europeo (approvato con il Regolamento n.650/2012 ) che produce gli stessi effetti giuridici in tutti gli Stati membri.
Sulla base di tale esigenza ed in considerazione della crescente europeizzazione delle famiglie, dal 29 gennaio 2019 nei Paesi europei, tra cui l'Italia, in virtù di un principio di cooperazione rafforzata, hanno trovato piena applicazione i due nuovi Regolamenti europei, Regolamento N. 1103 (Regimi patrimoniali dei coniugi) e Regolamento N. 1104 (Effetti patrimoniali delle unioni registrate) approvati il 24 giugno 2016.

Detti regolamenti disciplinano oltre che ai regimi patrimoniali delle coppie internazionali, sposate o registrate, la legge applicabile, la scelta del foro e l'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi in materia di regimi patrimoniali o di effetti patrimoniali delle unioni registrate, il riconoscimento e l'esecuzione delle relative decisioni.

Le disposizioni di cui ai citati Regolamenti sono riferite (il n. 1103) ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno stabilito la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, e ai partners (il n. 1104) che hanno registrato la loro unione (rimanendo escluse le coppie di fatto) o che hanno stabilito la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata successivamente al 29 gennaio 2019.


Novità

La principale novità della riforma attuata con i Regolamenti 1103 e 1104 sta nel fatto che i coniugi (o partners di unioni civili) ed i partners di unioni registrate, potranno scegliere la legge da applicare ai loro rapporti patrimoniali con modalità più ampie di quelle finora consentite dalle leggi di diritto internazionale privato dei diversi Stati membri in vista di una cooperazione rafforzata dell'Unione europea.
Sarà la legge che essi hanno scelto e questo "nel contesto di regimi patrimoniali tra coniugi" o "degli effetti patrimoniali delle unioni registrate" con implicazioni transfrontaliere a trovare applicazione nella loro vita matrimoniale o nella loro convivenza.
L'elemento di transnazionalità comporta l'essere cittadini di Stati diversi cioè di diversa nazionalità o per le coppie composte da coniugi o parterns che, a titolo di esempio, hanno la stessa cittadinanza ma che risiedono abitualmente in Stati diversi al momento del matrimonio o della stipula dell'accordo che stabilisce o modifica il regime patrimoniale da essi prescelto.


Ambito di applicazione

Il Regolamento 1003 /2016 non definisce la nozione di matrimonio "che è definita dal diritto interno dei singoli stati membri". Sono compresi nell'ambito di applicazione del Regolamento il regime patrimoniale tra coniugi (o tra componenti di una unione civile equiparata al matrimonio) cioè le norme che regolano il regime dei beni e tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi e rispetto ai terzi derivanti dal matrimonio o dal suo scioglimento.

Il Regolamento 1104 regola i rapporti patrimoniali derivanti dall'unione registrata tra partners e verso i terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o dal suo scioglimento.

Il regolamento 1103 disciplina il regime patrimoniale tra coniugi e determina in seguito alla scelta dei coniugi medesimi, la legge applicabile ai loro rapporti economici.

In mancanza di "professio iuris", cioè di scelta, l'articolo 26 del citato regolamento 1103 dichiara applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (che hanno concluso il matrimonio successivamente al 29 gennaio 2019), dei criteri in ordine successivo e che sono alternativi tra loro:
a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio;
b) la legge dello Stato di cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio;
c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio "tenuto conto di tutte le circostanze".

L'adozione di tali criteri di collegamento è facilmente comprensibile.
In particolare, il criterio della residenza abituale è stato molto sovente impiegato dai Regolamenti in materia di diritto internazionale privato, da divenire un elemento tipico del diritto dell'Unione Europea, come è avvenuto per il certificato successorio europeo.
Il criterio della residenza abituale non viene definito dal Regolamento 1103/2016; tuttavia le caratteristiche e il modo di funzionamento di tale criterio sono stati recepiti da tempo dalla Corte di Giustizia Europea.

In caso di unione registrata, il Regolamento n.1104 designa come applicabile agli effetti patrimoniale delle unioni:
a- la legge dello Stato della residenza abituale dei partners o futuri partners, o di uno di essi, al momento della conclusione della convenzione;
b- la legge dello Stato di cui uno dei partners o futuri partners ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione;
c- la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

In linea generale il legislatore europeo ha voluto stabilire l'immutabilità della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

È possibile solo con apposita convenzione modificare il regime applicabile, mediante la c.d. professio iuris.
La scelta della legge applicabile in generale non può essere retroattiva e non può comunque pregiudicare i diritti dei terzi derivanti dalla legge precedentemente applicabile.
Pertanto la convenzione di scelta della legge applicabile dovrà rispettare determinati requisiti di forma e di pubblicità, analogamente alle convenzioni matrimoniali previste dall'art. 162 codice civile (atto pubblico notarile e testimoni.)