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Atti societari

Società di persone

Una attività economica può essere esercitata individualmente (ditta individuale) o collettivamente (società).
Con il contratto di società, più persone convengono di mettere insieme dei beni e servizi e di esercitare in comune una attività economica, al fine di ripartire gli utili.
La grande ripartizione tra società di persone (S.n.c. – S.a.s.) e società di capitali (S.r.l., S.p.a., Cooperative) si fonda oltre che nella diversa organizzazione dei due tipi sociali, anche e soprattutto sul diverso regime di responsabilità dei soci.
Nelle società in nome collettivo (S.n.c.), ciascun socio è amministratore e rappresenta la società e nello stesso tempo risponde per i debiti sociali.
Se la società fallisce, il fallimento viene esteso anche ai soci i quali rispondono illimitatamente con i beni personali nei confronti dei creditori della società fallita.
Nelle S.n.c. come nelle S.a.s. (nella quale l’amministrazione è affidata in via esclusiva al socio accomandatario mente il socio accomandante è un socio di capitale che non amministra e non fallisce) l’organizzazione interna è minima.
In questi tipi di società è fondamentale il rapporto di fiducia tra i soci.
Particolari disposizioni possono regolare la cessione e la successione nella quote del socio al fine di tutelare i soci superstiti ed evitare che entrino in società persone non gradite.

Società di capitali

In questo tipo di società è fondamentale l’organizzazione interna che regola i rapporti tra i soci: lo statuto sociale.
La società è una entità distinta dei soci, che agisce, acquista beni e servizi, opera nel mondo economico attraverso i suoi organi, gli amministratori.
I soci, a meno che siano anche amministratori, sono estranei alle vicende societarie nel senso che è la società che risponde con i propri beni delle obbligazioni sociali.
Quindi il socio di S.r.l. e di S.p.a. non fallisce in caso di fallimento della società.
La vita interna della società è regolata dallo statuto e sono fondamentali le clausole sulla cessione delle quote sociali e sulla loro successione in caso di trasferimento o di morte del socio.
Quasi sempre si prevede nel trasferimento della quota la prelazione degli altri soci o il gradimento e questo significa che a parità di prezzo e condizioni i restanti soci hanno diritto di acquistare per primi la partecipazione posta in vendita.
Nel gradimento viene stabilito che l’acquirente deve essere persona gradita ai restanti soci, con la conseguenza che se non lo è, la quota non potrà essere ceduta ed il cedente dovrà recedere dalla società.
Con tali clausole di prelazione e/o di gradimento, fra loro combinate con altre clausole, si tende a mantenere inalterato il rapporto tra i soci.
Se tutti esercitano la prelazione il rapporto di forza non muta ed analogamente nel caso di gradimento.
Altra differenza importante sta nella netta separazione tra i vari organi societari e tra questi ed i soci.
Il socio non può ingerirsi nella gestione della società: se non ne condivide le modalità di amministrazione, e qualora ci siano i presupposti, può chiedere la sostituzione dell’organo amministrativo.
Dal punto di vista fiscale la normativa sulle società di capitali è più complessa rispetto alle società di persone e gli adempimenti fiscali sono maggiori e più incisivi.
Anche i controlli interni sono maggiori in quanto, in presenza di determinati parametri, è prevista la nomina di organi di controllo (sindaco) e di un revisore contabile.
Ancora più complessa dal punto di vista organizzativo è la società per azioni soprattutto con riferimento all’amministrazione ed alla vigilanza.
La scelta tra S.r.l. e S.p.a. deve essere molto ragionata e consigliata da un professionista esperto, quale il notaio, per valutare tutte le ricadute dei tue tipi societari, anche con l'ausilio di un professionista contabile.

Cooperative

Il mondo della cooperativa è un mondo a sé, con regole proprie, che tiene conto di una molteplicità di situazioni, regolato da una pluralità di norme a seconda dell’ambito nel quale la cooperativa opera.
In questi ultimi anni si sono sviluppate le cooperative a scopo sociale assimilabili quasi agli enti non profit.
Le cooperative tradizionali si sono sviluppate soprattutto nel mondo del lavoro dei servizi e nel settore dell’edilizia.
Oggi, essendo in crisi l’edilizia, anche le iniziative economiche in tale settore da parte di enti cooperativi si è notevolmente ridotto.
Nelle cooperative che si caratterizzano per la mancanza del fine di lucro, fondamentale è il socio e lo scopo mutualistico per cui l’organizzazione interna diventa fondamentale.


Trasformazione e fusioni societarie


Le società, sia di persone che di capitali, possono nel corso del tempo modificare le regole interne di organizzazione, possono trasformarsi in altri tipi di società, possono fondersi, cambiare la denominazione sociale, trasferire la sede o modificare l’attività sociale.
Le vicende che riguardano le società sono le più varie.
Come le persone fisiche, le società nascono con la costituzione e muoiono con lo scioglimento e la cancellazione nel Registro Imprese, cioè si evolvono.
Le ragioni che nel corso del tempo possono consigliare questi tipi di operazioni, denominate operazioni straordinarie, possono essere di ordine organizzativo, ad esempio riduzione dei costi di gestione, o di ordine fiscale per usufruire di agevolazioni fiscali o di diversi trattamenti tributari.
Anche all’interno della compagine sociale possono verificarsi delle variazioni o mediante cessione di quote o mediante successione a seguito della morte di un socio.
In tali vicende, particolare importanza assumono le clausole di prelazione e di gradimento che possono incidere in modo pesante nella circolazione delle partecipazioni sociali.