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Procura speciale e procura generale, qual è la differenza?

Procura speciale e procura generale, qual è la differenza?

Qual è la differenza tra procura generale e procura speciale? Questi due istituti entrano in gioco nel momento in cui una persona per una serie di motivi non è in grado di provvedere alla gestione delle normali attività di tutti i giorni e dei propri interessi giuridici. Talvolta a causa dell’avanzare del tempo o di una malattia o di altro impedimento, il compimento delle attività quotidiane più delicate potrebbero creare grosse difficoltà.
Per questo motivo, tanto per la gestione dei propri affari economici quanto per la gestione di altre attività giuridiche, può essere necessario ricorrere a un’altra persona: il procuratore

In base a tutta una serie di fattori, come il tipo di impedimento ed il suo perdurare, è necessario delegare un procuratore, una vera e propria “sostituzione” del diretto interessato che deve essere giuridicamente regolamentata, in modo da evitare conseguenze negative.

È qui che si parla di procura generale e procura speciale, che conferiscono a un soggetto, il procuratore, la capacità di compiere atti /negozi giuridici in nome per conto e nell’interesse di un altro individuo con una ampiezza di poteri variabile.

Dunque, se la procura generale regolamenta tutti gli affari di un soggetto, quella speciale è riferita a uno specifico affare. Ma vediamo con attenzione la differenza tra queste due nozioni.


Procura speciale e generale, che differenza c’è?

La procura è un atto unilaterale con cui il mandante conferisce a un procuratore il potere di agire, di fronte a terzi, e di prendere decisioni i cui effetti saranno poi imputati al rappresentato stesso.
La differenza tra generale e speciale sta nella ampiezza dei poteri che vengono conferiti al soggetto delegato, che diventa così rappresentante del rappresentato, prendendo decisioni legali e giuridiche ordinarie e straordinarie in base al tipo di procura.

La procura generale può riguardare anche più di un atto, se non addirittura tutti gli atti di amministrazione del rappresentato. Questo tipo di mandato non comprende gli atti al di fuori dell’ordinaria amministrazione, a meno che ciò non sia espressamente specificato. Essendo destinata alla gestione di più atti, la procura generale può essere rilasciata a tempo indeterminato, fino a revoca, motivo per cui deve essere ricevuta da un notaio, e registrata.

La procura speciale, invece, permette al rappresentante di agire solo per quello specifico affare senza che venga registrata e l'originale va dato al procuratore.

A stabilire i limiti della procura è l’art. 1711 del codice civile, nel quale è stabilito che se il rappresentante eccede i limiti del mandato, allora sarà considerato un  “falsus procurator”, per cui le operazioni da lui compiute non saranno più efficaci e riferibili al mandante salvo ratifica.
Il mandato è esteso anche agli atti strumentali necessari per realizzare il compimento dello specifico affare affidato. L’importante è che questi atti strumentali siano considerati necessari per il compimento dell’atto principale. Il concetto di atto strumentale è essenziale per capire se il rappresentante sta eccedendo i limiti consentiti, perché è a partire da questi atti che si potrà valutare la buona fede nelle decisioni del mandatario

Di norma la procura speciale non ha una durata “limite” per legge, salvo che non venga espressamente previsto nel conferimento della procura. In ogni caso, resta inteso che le procure si estinguano per morte del rappresentante o per revoca espressa, da realizzarsi mediante apposito atto di revoca, notificato poi al procuratore.


Procura speciale notarile e procura generica: sono la stessa cosa?

La procura generica viene spesso confusa con la procura speciale notarile. In effetti, si tratta di due nozioni simili, anche se la procura generica riguarda una categoria di atti mentre la procura speciale riguarda un singolo atto.


Procura speciale e procura generale notarile: spese, durata e revoca

La procura speciale e la procura generale notarile hanno, chiaramente, costi e caratteristiche molto diverse.
La generale, infatti, non essendo legata a uno specifico incarico ma a più atti deve essere necessariamente registrata e conservata dal notaio per cui i costi sono maggiori della speciale, che fa invece riferimento a un singolo incarico da svolgere e che si esaurisce nel momento stesso in cui si conclude il mandato e non viene registrata.
Entrambe le procure non hanno limite temporale di durata, a meno che non venga espressamente richiesto dal mandante. Dunque, si estinguono per revoca del mandante o per morte dello stesso.
Per la revoca, il mandante è tenuto a recarsi dal notaio per stipulare un atto specifico di revoca che va notificato poi al procuratore e annotato anche a margine dell’originale nel caso di procura generale.

Per quanto riguarda la scelta tra generale e speciale, sarà necessario valutare il singolo caso. 
Pertanto il notaio dovrà valutare nella specifica situazione l'opportunità di predisporre una unica procura generale o più procure speciali per meglio conferire i poteri di rappresentanza alla persona che dovrà poi operare nel concreto e realizzare l'incarico conferito.

Al di là quindi dei costi delle due tipologie di procure, il professionista dovrà caso per caso valutare l'opportunità dell'uno o dell'altro tipo di procura.