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Associazionismo, enti del terzo settore

Le associazioni sono organizzazioni, formate da una pluralità di soggetti, aventi come scopo il perseguimento di finalità non economiche, non lucrative, ma di regola di interesse generale, a carattere solidaristico.
In Italia il fenomeno associativo, previsto e tutelato dalla Costituzione, è molto diffuso, a vario livello, nella popolazione.

Il tipo più diffuso sono le associazioni che possono essere riconosciute (aventi cioè personalità giuridica) o non riconosciute (senza personalità giuridica), seguito dalle e fondazioni e dai comitati.
Tali enti sono regolati dal libro primo del codice civile.

Esistono poi una serie di enti regolati da apposite leggi, con rilevanza anche fiscale, che ora vengono a confluire in una più ampia categoria costituita dagli Enti del terzo settore.

Il codice contiene una disciplina generale degli enti del Terzo Settore e alcune discipline di settore e si applica ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito con lo stesso codice.


ENTI ECCLESIASTICI


Il codice del Terzo Settore si applica, altresì, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il codice prevede un contenuto minimo dell'atto costitutivo degli enti del Terzo Settore.


PERSONALITÀ GIURIDICA, ISCRIZIONE


L'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni e delle fondazioni avviene mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore, istituito con il medesimo decreto legislativo.

L'iscrizione avviene previa verifica della regolarità formale inviata dal notaio rogante entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto. Il notaio deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del codice in relazione alla natura di enti del Terzo Settore e del patrimonio minimo richiesto (euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni).

Come nelle costituzioni di società di capitali qualora il notaio rogante ritenga non sussistenti le condizioni per la costituzione, ne darà comunicazione agli amministratori i quali potranno direttamente richiedere l'iscrizione dell'ente.

La medesima procedura è prevista per le modifiche statuarie. Il codice detta anche la disciplina delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione degli enti del primo libro del Codice Civile rinviando alla discplina dettata in ambito societario.

Agevolazioni sono previste in materia di imposte.

Il Codice del Terzo Settore pur entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha necessità di numerosi decreti attuativi per la pratica operatività.


REGISTRO UNICO NAZIONALE


Il Terzo Settore avrà un Registro Unico Nazionale che comprenderà oltre alle associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato anche gli altri enti dell'intero comparto. Tale Registro Unico sostituirà tutti i registri regionali. È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà gestito con modalità informatiche su base territoriale: ogni Regione avrà una struttura indicata come Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sul piano fiscale la riforma del Terzo Settore modifica la materia delle imposte sui redditi definendo in maniera più puntuale le attività che si considerano di natura non commerciale e quindi meritevoli di un trattamento fiscale più favorevole.

Oltre al Registro Unico Nazionale degli enti è stato istituito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore quale organo consultivo e rappresentativo degli Enti.


FINALITÀ


Con il nuovo codice si mira a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associativa, a perseguire il bene comune ed aumentare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione ed il pieno sviluppo della persona in attuazione dei principi costituzionali.

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate a promuovere la cultura del volontariato anche mediante apposite iniziative valorizzando le diverse esperienze ed espressioni del volontariato con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, di promozione e di sensibilizzazione sociale e del mondo no profit in genere.