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Delega e procura

Tutte le volte in cui una persona è impossibilitata o impedita, per vari ragioni, a presentare documenti, istanze, sottoscrivere atti, contratti, può farsi sostituire da altri.
Con il termine procura si intende l’attribuzione della facoltà di farsi rappresentare da altri nel compimento di atti e contratti; è un negozio giuridico unilaterale e trattasi di rappresentanza volontaria.

La procura può essere generale o speciale, a seconda dell’ampiezza della delega. Nella generale la sostituzione riguarda tutti gli affari o comunque categorie di affari e atti, mentre nella procura speciale la sostituzione riguarda singoli atti, singoli affari, un determinato specifico atto.
La procura è ammessa in tutti gli atti in cui è possibile farsi rappresentare: non è ammessa negli atti personalissimi quale il testamento mentre è ammessa nel matrimonio, il cosiddetto “matrimonio per procura” (art. 144 c.c.).
Quanto alla forma deve rispettare le regole previste per l’atto o il contratto da stipulare: forma scritta, autenticata (procura per alienare un immobile) o atto pubblico (procura per la costituzione di società di capitali).
Il notaio ha competenza generale per rilasciare procura.
Con la procura gli effetti dell’atto o del contratto ricadono su colui che ha rilasciato la procura proprio perchè dà luogo alla sostituzione della persona da una ad un'altra, ma non degli effetti e conseguenze dell’atto che ricadranno su colui che si è fatto sostituire.