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Il testamento

Il testamento è un atto personalissimo, che ogni persona è legittimata a fare; è sempre modificabile e revocabile fino all’ultimo istante di vita.
Un documento che non ammette delega con il quale una persona dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
In particolare, il testamento diventa fondamentale se si vuole attribuire beni (immobili, mobili, denaro, titoli) in modo diverso da quanto previsto dalla legge.
In mancanza di testamento, infatti, gli eredi (coniuge, figli, fratelli, nipoti, etc) ereditano ciascuno una quota indivisa di tutti i beni.

Con il testamento, invece, il testatore può modificare dette quote, nei limiti della quota disponibile a favore di alcuni degli eredi, e può pure attribuire in piena proprietà determinati beni ai suoi eredi.
Unico limite è dato dalle quote di legittima che la legge riserva a determinate categorie di soggetti legate da stretto rapporto di parentela con il defunto (coniuge, figli, discendenti).
Al di fuori di dette categorie di successibili il testatore può disporre dei suoi beni a favore di soggetti ed enti che ritiene più opportuni.
Ne deriva che il testamento è necessario qualora si voglia avvantaggiare, in sede di eredità, determinate persone o si voglia equilibrare fra gli eredi eventuali donazioni dirette o indirette fatte in vita dal testatore a favore degli stessi eredi ma di diverso valore.
Il testamento scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto, si chiama testamento olografo, mentre quello scritto dal notaio, alla presenza di due testimoni, e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, si chiama testamento pubblico.

Pubblicazione di testamento

Dopo la morte del testatore, il testamento deve essere consegnato ad un notaio per essere pubblicato.
Pubblicazione del testamento non significa che esso sia pubblicato su giornali o su albi, significa che il testamento per essere applicato ed essere eseguito, dovrà essere sottoposto ad un iter procedurale.
Verrà letto dal notaio, agli interessati, alla presenza di due testimoni; verrà poi registrato e depositato sempre a cura del notaio presso l’Archivio Notarile e presso il tribunale dell’ultima residenza del testatore.
Da questo momento chiunque avendo interesse potrà far valere il testamento.
Con la pubblicazione il testamento viene fatto conoscere, non resta più “atto privato” ma diventa un atto rilevante per l’ordinamento giuridico, per la collettività.
 

TESTAMENTO BIOLOGICO


Il cosiddetto testamento biologico non è un vero e proprio testamento in quanto non detta disposizione sui propri beni, ma detta disposizioni per il tempo in cui la persona non sarà in grado di intendere e volere.

Il testamento biologico è "dichiarazione di trattamento" al fine di consentire o non consentire determinate cure in caso di malattie particolarmente invalidanti o trattamenti terapeutici conseguenti a gravi malattie in caso di incapacità del soggetto dichiarante. La decisione ultima spetta comunque solo ai medici. Attualmente la legge in materia è in discussione in Parlamento.


TESTAMENTO INTERNAZIONALE


La Convenzione di Washington del 1973 sull'adesione di norme uniformi in materia testamentaria, ha introdotto la figura del cd. testamento internazionale, stabilendo che il rispetto dei requisiti formali previsti dalla stessa Convenzione, garantisce (sotto il profilo della forma) la validità del testamento, indipendentemente dal luogo in cui esso è stato fatto, dalla situazione dei beni, dalla nazionalità, residenza o domicilio del testatore.

Pertanto, dal punto di vista formale, il testamento dello straniero redatto all'estero è valido in Italia, così come il testamento di un italiano redatto in Italia è valido negli altri Paesi aderenti alla Convenzione, purchè siano rispettati determinati requisiti formali che la stessa Convenzione indica, vale a dire: 

  • la forma scritta, non necessariamente autografa. Il testamento può essere scritto in qualsiasi lingua, a mano o con altro procedimento; 
  • dichiarazione del testatore alla presenza di due testimoni che l'atto in questione contiene le sue ultime volontà;
  • sottoscrizione dell'atto da parte del testatore, o chi per esso; 
  • ricezione della dichiarazione del testatore e della sua sottoscrizione, nonchè della sottoscrizione dei testimoni da parte di una persona abilitata secondo l'ordinamento di ciascuno degli Stati contraenti.