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Con la convenzione costituita dal fondo patrimoniale i coniugi stabiliscono che determinati beni (immobili) siano destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
I beni soggetti a tale vincolo di destinazione possono essere impiegati solo per far fronte ai bisogni della famiglia e non per altre necessità.
Ne consegue che se il creditore è a conoscenza della diversa destinazione dei beni non potrà soddisfarsi su di essi.
Tuttavia la giurisprudenza ha recentemente ridimensionato l’opponibilità ai creditori del vincolo di destinazione, con la conseguenza che il creditore (soprattutto le banche) possono agevolmente aggredire i beni facenti parte del fondo.
I coniugi di comune accordo possono alienare e ipotecare tali beni oggetto del fondo patrimoniale senza obbligo di reinvestire il ricavato in altri beni soggetti al medesimo vincolo.
Ciò ha di fatto ridotto di molto l’utilità di tale istituto.
Tutte le convenzioni matrimoniali sopra indicate richiedono particolari formalità per la loro stipulazione (atto pubblico notarile e testimoni ) e sono soggette a particolari forme di pubblicità nei registri dello stato civile e precisamente vanno annotate a margine dell’estratto dell’atto di matrimonio.