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Trasferimento di azienda: l’acquirente risponde anche dei debiti futuri?

Trasferimento di azienda: l’acquirente risponde anche dei debiti futuri?

Nel caso di cessione di azienda commerciale, l’acquirente che si accolla i debiti aziendali, risponde anche dei debiti futuri?

Saranno le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a decidere in merito, dato il contrasto giurisprudenziale (e dottrinale) esistente in merito.

Ci si chiede in particolare, di quei debiti che deriveranno dalla dichiarazione di inefficacia dei pagamenti a seguito di azione revocatoria di pagamenti già risultanti come effettuati nelle scritture contabili, chi debba rispondere: il cedente o l’acquirente dell’azienda?

A sensi dell’Art. 2560 c.c. è discusso se l’acquirente d’azienda risponde in via principale dei debiti o se invece risponde solo in via solidale essendo comunque il cedente il debitore effettivo principale.

Per la sezione della Corte suprema chiamata a decidere in merito, il trasferimento dell’azienda dovrebbe includere i beni e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi risultanti dalle scritture contabili e quindi anche i debiti futuri.

Spetterà alla Sezione Unita comporre il contrasto e dare la soluzioni giuridica.