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Tornano le agevolazioni nell'acquisto di terreni agricoli e montani

Tornano le agevolazioni nell'acquisto di terreni agricoli e montani

1. PROPRIETÀ MONTANA
Con la legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) sono state ripristinate le agevolazioni, che erano cessate il 31/12/2013, per l’acquisto di terreni agricoli nei territori montani. Ne possono beneficiare i coltivatori diretti allo scopo di accorpamento o arrotondamento di proprietà diretto coltivatrice e riguardano i fondi rustici (terreni agricoli e/o fabbricati rurali) posti in zone montane, di altitudine superiore ai 700 metri s.l.m., o facenti parte di comprensori di bonifica montana (esempio della Lessinia) o compresi nell’elenco compilato dalla Commissione Censuaria Centrale.
Agevolazione valida non solo per gli atti onerosi, ma anche per gli atti a titolo gratuito (es: donazioni e successione).
Tassazione: imposta fissa di registro (Euro 200) esente dall’imposta catastale e imposta ipotecaria fissa (Euro 200).

2. PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (P.P.C.)
Introdotta nel 1949 è diventata definitiva nel 2010 con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010. Agevolazioni per coltivatori diretti, o imprenditori agricoli professionali, iscritti all’INPS per acquisti onerosi di terreni agricoli e/o di fabbricati rurali accessori e di pertinenza del fondo (es: deposito attrezzi, stalle, fienile, abitazione rurale). Per 5 anni non si può vendere il terreno o cessare la coltivazione, pena la perdita delle agevolazioni e il pagamento delle sanzioni pecuniarie. La p.p.c. è l’agevolazione più diffusa e prescinde dalla localizzazione del terreno in territori montani; fondamentale è la destinazione agricola che deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica (allegato al rogito). Tassazione: imposta di registro fissa (Euro 200), imposta catastale 1% e imposta ipotecaria fissa (Euro 200).

3. ACQUISTO DA PARTE DEL CONIUGE DI COLTIVATORE DIRETTO
Con la legge di stabilità 2016, può usufruire delle agevolazioni p.p.c. anche l’acquisto da parte del coniuge del coltivatore diretto benché non iscritto alla gestione previdenziale INPS, a condizione che sia già proprietario di un appezzamento di terreno agricolo, sia convivente al coltivatore diretto il quale assume l’obbligo di coltivare il terreno che per 5 anni non potrà essere alienato o dismesso dalla coltivazione Tassazione: la stessa della p.p.c.

4. ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI SENZA AGEVOLAZIONI
L’acquisto di terreni agricoli da parte di un privato o di ente (società che non godono di agevolazioni) è soggetta all’imposta di registro del 15% e all’imposta catastale e ipotecaria in misura fissa di Euro 50,00 ciascuna.