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L'articolo 160 c.c. come modificato dalla legge di riforma del diritto di famiglia entrata in vigore il 20 settembre 1975 ( cinquant'anni fa) , stabilisce la nullità dei patti con i quali i coniugi derogano a diritti e doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
La Suprema Corte di Cassazione ha sempre tenuto un orientamento negativo sulle pattuizioni fra coniugi in vista di una separazione o del divorzio.
Erano considerate nulle per illiceità della causa. Erano cioè considerate lesive di una tradizionale idea di famiglia come bene superiore non disponibile da parte dei coniugi o di futuri coniugi.
Alla autonomia privata non era concesso di intervenire con pattuizioni riguardanti diritti e doveri in materia matrimoniale.
Solo il giudice in sede di separazione o di divorzio poteva intervenire e regolamentare la materia.
All'estero, da tempo, i coniugi ( e i futuri coniugi) possono invece regolamentare i loro rapporti patrimoniali in vista di una eventuale futura separazione o divorzio.
È evidente che con il passare del tempo e con il ricambio generazionale dei giudici della suprema corte, le sensibilità sociali e giuridiche ( anche dei giudici) si evolvano verso una maggiore aderenza alle realtà sociali.
Ciò è avvenuto per vari istituti giuridici sia a rilevanza economico-patrimoniale ( esempio il trust) che a rilevanza personale (esempio il divorzio, le unioni civili, le convivenze, il regime dei figli nati fuori del matrimonio ecc..).
Ma mano che cambiano e si evolvono le sensibilità ed i costumi sociali, anche il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme, muta l'orientamento e così pure il legislatore il quale poi interviene e cambia la legge vigente non più rispondente alle esigenze dei cittadini.
È un processo lento ma inesorabile.
La Cassazione con una recente ordinanza n. 20 415 del 21 luglio 2025 ha ritenuto essere legittimi i patti con cui due coniugi avevano convenuto fra l'altro che nel caso di separazione, il marito si obbligava a restituire alla moglie il denaro che la stessa aveva speso nella ristrutturazione di una casa di proprietà del marito. La liceità di tali patti é stata affermata considerando la separazione come condizione della loro efficacia.
In altri termini, i due coniugi avevano convenuto che nel caso di separazione (evento futuro ed incerto) il marito doveva rimborsare alla moglie il denaro che la stessa aveva speso nella ristrutturazione dell'abitazione di proprietà del coniuge.
La separazione é stata considerata non come " causa del contratto" ma come "condizione di efficacia" del contratto, cioè come evento futuro ed incerto, verificatosi il quale, scattava l'obbligo del marito di rimborsare alla moglie le spese che la stessa aveva sostenuto per la ristrutturazione della casa del marito.
Per la Suprema Corte restano invece vietati i patti che incidono:
-sui diritti inderogabili dei coniugi (assegni di mantenimento, obblighi di assistenza morale e materiale coniugi );
-sui figli minori in quanto spetta solo al giudice decidere nell'interesse degli stessi.
Pertanto, oggi in considerazione del nuovo orientamento della Cassazione, sono validi quei patti fra coniugi che considerano la separazione/divorzio come condizione sospensiva della loro efficacia e che regolamentano gli aspetti economici in modo trasparente ed equilibrato e non incidono sui diritti/doveri inderogabili dei coniugi e dei figli.
Questa posizione recente della Cassazione è sicuramente positiva e apre la strada ad altri mutamenti nella interpretazione dei patti fra coniugi in vista di una eventuale futura separazione o divorzio, come avviene in altri ordinamenti giuridici anche vicini al nostro.