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A seguito della normativa introdotta dal decreto legislativo n.139 del 18 settembre 2024, dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore nuove disposizioni in materia di successioni, donazioni, trust e preliminari.
Tali nuove disposizioni si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle successioni apertesi e agli atti a titolo gratuito stipulati a partire dal 1 gennaio 2025.
Vediamo in sintesi le principali novità.
Successioni
Viene stabilita l'autoliquidazione anche per l'imposta sulle successioni.
Quindi non solo le imposte catastali e ipotecarie vengono autoliquidate ma anche l'imposta di successione.
Entro 90 giorni dall'invio telematico della dichiarazione di successione, 'imposta in oggetto deve essere autoliquidata .
Come noto, l'imposta è dovuta se i valori superano la franchigia di 1 milione in linea retta o fra coniugi (4%) o di euro 100.000,00 in linea collaterale tra fratelli (6%).
Per favorire l'erede di età inferiore a 26 anni, nei casi in cui sia unico erede, è prevista la possibilità di svincolare da banche, poste ecc. le somme necessarie per pagare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo
anche prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Attualmente, si deve presentare prima la dichiarazione di successione autoliquidando le imposte e poi richiedere lo svincolo delle somme depositate presso banche, poste e assicurazioni.
Lo svincolo non è totale, mai nei limiti delle imposte da pagare.
È finalmente abolito l'stituto del coacervo.
Pertanto, gli eredi e legatari che all'apertura della successione avesse ricevuto donazioni in vita dal defunto, potranno usufruire integralmente della franchigia qualora applicabile.
Il coacervo resta quindi solo per le donazioni ai fini del calcolo della franchigia.
Donazioni
L'imposta si applica anche alle liberalità risultanti da atti di donazione effettuate all'estero a favore di residenti nonché alle liberalità diverse dalle donazioni che pur non rivestendo la forma tipica delle donazioni, comportino in ogni caso un arricchimento del beneficiario (le cosiddette liberalità indirette).
Viene rivisto l'accertamento e viene razionalizzato il procedimento per le liberalità diverse dalle donazioni effettuate all'estero. Viene eliminata la condizione prevista fin d'ora per l'accertamento e cioè che tali liberalità abbiano determinato (da sole o unitamente a quelle già effettuate) un incremento patrimoniale superiore a 350 milioni di lire.
L'aliquota da applicare alle liberalità indirette è prevista ora nella misura dell'8% e non più del 7% e da applicarsi sulla parte eccedente la franchigia di 350 milioni di lire già da tempo superata.
Restano comunque non assoggettate ad imposta le liberalità collegate ad un trasferimento assoggettato all'imposta di registro o ad iva.
Trust
L'imposta sulle successioni e donazioni in presenza di trust si applica al momento del trasferimento ai beneficiari e quindi all'uscita dei beni e non all'entrata, cioè al momento della costituzione del trust.
Il trust è neutro e quindi si applica l'imposta fissa al momento della costituzione come ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione.
L'imposta è determinata con riguardo al rapporto intercorrente tra disponente-beneficiario al momento del trasferimento sia in riferimento alle franchigie sia in riferimento alle aliquote.
È consentito però al disponente e al trusteè in caso di trust testamentario, di optare per la tassazione in entrata e cioè con la corresponsione dell'imposta al momento del conferimento di beni e non al momento del trasferimento ai beneficiari.
Tale possibilità potrebbe essere più vantaggiosa nel caso in cui i beni aumentino di valore economico rispetto al momento dell'entrata ( ovviamente i beneficiari devono essere i medesimi).
Preliminari
L'imposta di registro in sede di registrazione del preliminare viene determinata per la caparra e per l'acconto prezzo nella eguale misura dello 0,50% e non più dello 0,50% per la caparra e del 3% per gli
acconti prezzo.
L'altra novità in materia di registro è che l'imposta dovuta per la caparra confirmatoria e per l'acconto non può superare l'importo dell'imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.
L'imposta pagata in sede di registrazione del preliminare viene imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Sicuramente questa è una novità positiva per il contribuente che può spingerlo a registrare il preliminare.
Ma nel caso di atto assoggettato ad Iva, nulla dispone la nuova normativa, per cui l'Agenzia delle Entrate continuerà a richiede ancora la tassa fissa di registro .
Sarebbe opportuno un intervento legislativo che elimini tale tassazione , anche perchè l'imposta di registro nei trasferimenti di immobili assoggettati ad iva è sempre a tassa fissa e il contribuente nulla può recuperare dell'imposta versata in sede di acconto prezzo.