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Legge di stabilità: 1° PUNTATA

Legge di stabilità: 1° PUNTATA

La Legge di Stabilità (L. 208/20015) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 ha aumentato i casi di agevolazioni “prima casa”.

Fino al 31/12/2015 per chiedere le agevolazioni prima casa era necessario negli atti di trasferimento che il compratore dichiarasse:

  • che l’abitazione non era di lusso, non rientrante cioè nelle categorie A/1-A/8 e A/9;
  • di non essere proprietario di altra abitazione nel Comune di cui si trova l’immobile abitativo acquistato;
  • di essere residente ( o di dover trasferire la residenza entro 18 mesi) nel Comune in cui si trova la casa acquistati con le agevolazioni;
  • di non essere proprietario di altra casa acquistata con le agevolazioni prima casa in tutto il territorio nazionale.

 


Dall’1/01/2016, si può ugualmente richiedere le agevolazioni purchè entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato si venda la precedente casa acquista con le agevolazioni.

E in base ai chiarimenti espressi dalle Agenzia delle Entrate nel Telefisco di gennaio, la nuova disciplina si applica anche quando si acquista da una impresa, nonchè nelle donazioni e nelle successioni: ovviamente bisogna obbligarsi a vendere entro un anno dall’acquisto agevolato, la precedente abitazione.

Spettano inoltre nelle medesime situazioni, il credito di imposta ed il credito per intero in caso di più riacquisti, come ha ribadito la cassazione con la sentenza n. 2072 del 03/02/2016.