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Le Unioni Civili sono legge! prima parte

Le Unioni Civili sono legge! prima parte

E’ stata pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana del 21-05-2016 n. 118 la legge n. 76 del 20-05-2016 sulle Unioni Civili in vigore dal 5 giugno 2016 (cd. Legge  Cirinnà).
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un Unione Civile mediante dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.
L’Unione Civile viene registrata nell’archivio dello Stato Civile.
Nella sentenza l’Unione Civile è equiparata al matrimonio.
Essa instaura gli stessi diritti e doveri (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà non presente nell’Unione Civile) nei rapporti personali, patrimoniali ed ereditari.
Il partner dell’Unione Civile è equiparato al coniuge nel matrimonio.
L’art. 1 comma 20 stabilisce chiaramente che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”
Le parti dell’Unione Civile possono stabilire un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi, acquisire gli stessi diritti e doveri;  ciascuna delle parti è tenuto a contribuire ai bisogni comuni, concordare assieme l’indirizzo della vita familiare e fissare la residenza comune. Il regime patrimoniale dell’Unione Civile in mancanza di diversa convenzione notarile, è costituito dalla comunione dei beni. In caso di morte del partner, il superstite avrà diritto alla pensione di riversibilità, al TFR dell’altro ed anche all’eredità nella stessa quota prevista per i coniugi nel matrimonio.
(segue puntata)