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L'amministratore di sostegno e il curatore speciale

L'amministratore di sostegno e il curatore speciale

Amministratore di sostegno: un "curatore speciale" per il disabile.
L'amministratore di sostegno è assimilabile ad un curatore speciale che può compiere tutti gli atti necessari per gestire il patrimonio del soggetto debole, incapace, compresi gli atti di natura personale del beneficiario, ma non gli atti personalissimi, come il testamento.

Un amministratore speciale è previsto dall'articolo 356 del codice civile che consente a chi fa una donazione o dispone per testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà genitoriale, di nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati in eredità.

Tale norma ha una portata di carattere eccezionale in quanto consente ad un soggetto, anche estraneo alla famiglia, di limitare i poteri di amministrazione dei genitori sui beni attribuiti per testamento o donazione.

Altri casi di nomina del curatore speciale riguardano situazioni di conflitto di interessi fra genitori e figli minori o di inadempimento ai doveri derivanti dalla genitorialità. A tale nomina provvede il giudice.


Amministratore di sostegno e curatore speciale

L'amministratore di sostegno è titolare di un ufficio di diritto privato atto a soddisfare una particolare esigenza del soggetto debole ed è diverso dall'interdizione.

Si tratta di due istituti con presupposti e finalità differenti, in quanto la nomina di un amministratore può derivare anche dalla impossibilità temporanea di far fronte ai propri interessi e dunque non discende necessariamente da un'incapacità permanente e irreversibile di intendere e di volere come è invece previsto per l'interdizione.
All'amministrazione di sostegno si potrà ricorrere anche per un impedimento fisico temporaneo: è il caso di chi, ad esempio, a causa di incidente, è costretto per lungo tempo a rimanere immobilizzato.

Diversamente per l'interdizione nella quale l'incapacità di intendere e di volere è definitiva e il tutore sostituisce integralmente l'interdetto.
Il curatore speciale previsto in particolari casi ha normalmente una funzione di amministratore dei beni e non una funzione sostitutiva del soggetto rappresentato.

Nell'articolo 356 codice civile sopra citato se il donante o il testatore ritengono non idoneo ad amministrare i beni donati o attribuiti per testamento, i genitori ai quali per legge spetterebbe l'amministrazione, può designare altra persona che li amministri. Tale curatore speciale ha solo funzione di amministratore mentre rimangono ai genitori i restanti doveri/poteri nei confronti dei figli.

L'accettazione della donazione o dell'eredità viene sempre fatta dai genitori i quali però sono esclusi dall'amministrazione di quei determinati beni.
Ogni operazione particolarmente rilevante, riguardante i beni affidati al curatore speciale, va autorizzata dal giudice.

La funzione di curatore speciale cesserà con il raggiungimento della maggiore età del figlio o per rimozione dalla carica o per rinuncia o morte del curatore.

Un curatore speciale con funzioni per quella specifica operazione è prevista anche nel caso di conflitto di interessi fra genitori e figli e tra figli dall'articolo 320 ultimo comma del codice civile.

Il curatore altre volte è previsto con funzioni minori di assistenza della persona che è solo parzialmente incapace. È il caso dell'inabilitato e dell'emancipato.
In questi casi il soggetto compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione ma ha necessità del curatore per compiere gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice.

Da quanto esposto emerge che la figura del curatore speciale assume diverse sfumature, diverse funzioni, più o meno ampie a tutela di soggetti più o meno incapaci.


Amministratore di sostegno: come si è diffuso negli ultimi anni

La figura dell'amministratore di sostegno ha avuto notevole diffusione in questi ultimi anni. 
La popolazione italiana invecchia e spesso malattie degenerative che colpiscono soprattutto gli anziani, impediscono a costoro di conservare una sufficiente capacità di gestione del proprio patrimonio.
Il legislatore, quando nel 2004 ha introdotto questa figura, ha voluto semplificare la procedura esistente dell'interdizione prevedendo il nuovo istituto dell'amministratore di sostegno semplificato e più semplice per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Infatti l'istanza di nomina può essere richiesta dalla parte interessata ai sensi dell'art.406 c.c. allegando la documentazione prevista.


Amministratore di sostegno: il ruolo del notaio

In conclusione l'amministratore di sostegno viene nominato da una persona che per effetto di una infermità fisica o psichica si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina spetta al giudice tutelare. Lo stesso interessato può designare l'amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Pertanto ai sensi dell'art.408 c.c. il giudice tutelare nominerà come amministratore la persona designata salvo altra persona in presenza di gravi motivi.

È importante quindi rivolgersi al notaio che è competente a ricevere l'atto di designazione dell'amministratore di sostegno, dal quale riceverà adeguata assistenza e consulenza per risolvere una questione e problematica alquanto delicata e complessa.