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La procura notarile

La procura notarile

Può capitare che una persona che deve partecipare ad una compravendita, una donazione, una divisione o ad un atto societario sia impedita ad essere personalmente presente per cause di forza maggiore o perché ammalata o per sopravvenuti impegni non rinviabili.

Come fare?

C'è lo strumento della procura notarile.

La procura è sostanzialmente una delega. Un soggetto attribuisce ad altro soggetto il potere di rappresentarlo in quel determinato atto o contratto e quindi conferisce il potere di agire in suo nome e per suo conto.

È come fosse presente l'interessato stesso.

I poteri del procuratore (il delegato) potranno essere più o meno ampi o circoscritti al fine di limitare l'autonomia dello stesso, il quale deve attenersi a quanto esattamente previsto nella procura.

La classificazione fondamentale è fra procura speciale e procura generale.

La prima attribuisce il potere di rappresentanza per un determinato affare e solo per quell' affare, per cui una volta data esecuzione a quanto previsto, la procura si estingue.

La seconda riguarda invece un complesso di atti, /contratti/operazioni.

È ampia e può comprendere una serie di atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione che devono essere elencati fino a comprendere la vendita, ad esempio di immobili.

Di regola, questo tipo di procura è a tempo indeterminato, non si esaurisce in un unico atto ma comporta nel tempo l'esecuzione di una pluralità di atti e pertanto va registrata a differenza della procura speciale che non va registrata.

È fondamentale che la procura venga fatta quando la persona è in grado di intendere e volere, come per un qualsiasi contratto, cioè quando è in grado di comprendere il significato di questo atto che dà la facoltà ad un altro soggetto (delegato - procuratore) di compiere atti e contratti i quali producono effetti giuridici direttamente nel patrimonio del delegante.

Nel momento in cui la persona che intende conferire procura diventa non più capace di intendere e di volere, dovrà essere nominato un amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare.

Altra regola che vale per tutte le procure, è che chi ha conferito la procura non perde mai il potere di compiere direttamente l'atto o il contratto previsto in procura.

Oggi particolare interesse merita la " procura in vista di futura incapacità" che ancora non è regolata in Italia ma è in discussione in Parlamento. Essa è già prevista in altri Stati europei.

Perché una persona perfettamente capace di intendere e di volere non può stabilire fin d'ora che nel caso di sua futura incapacità sia un determinato soggetto di sua fiducia ad amministrare il proprio patrimonio e non un amministratore di sostegno nominato dal giudice che nulla conosce della sua situazione familiare ed economica?

Revoca della procura

Il rapporto fiduciario tra chi conferisce procura e chi riceve procura è fondamentale per cui, venuta meno la fiducia, la procura può essere revocata e il procuratore può essere sostituito.

Non tutti gli atti/contratti ammettono la procura.

Non l'ammettono gli atti "personalissimi!" come il testamento.

È invece ammesso il matrimonio per procura, pratica che veniva utilizzata dai soldati al fronte per sposare persone rimaste nel paese d'origine, ma a determinate condizioni e presupposti.

In altri casi è ammessa, ma solo per atto pubblico notarile con due testimoni (es. donazioni, atti costitutivi di società di capitale ecc.).

In conclusione, la scelta del tipo di procura con eventuali clausole di salvaguardia, va attentamente ponderata dalle parti insieme al notaio che dovrà redigerla, tenendo conto delle specifiche esigenze degli interessati.