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La permuta dei terreni agricoli porta alla perdita di agevolazioni

La permuta dei terreni agricoli porta alla perdita di agevolazioni

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) quando acquistano terreni agricoli hanno diritto ad agevolazioni fiscali ed in particolare all'agevolazione nota come p.p.c. (piccola proprietà contadina) regolata dalla Legge 25/2010.

Detta agevolazione consiste nel pagamento di due imposte fisse (imposta di registro, imposta ipotecaria e di un'imposta catastale dell' 1%). I presupposti soggettivo (l'acquirente deve essere coltivatore diretto o IAP) e oggettivo (il terreno deve essere agricolo secondo gli strumenti urbanistici vigenti) devono sussistere al momento dell'acquisto.

Sono causa di decadenza cioè di perdita delle agevolazioni la alienazione del terreno entro il quinquennio dall'acquisto o la cessazione della coltivazione del fondo sempre entro il quinquennio. In tali casi si dovrà pagare la differenza di imposta e le sanzioni oltre agli interessi.

Nel caso invece di permuta di terreni agricoli entro il quinquennio dall'acquisto, si decadrà egualmente dalle agevolazioni?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2013 del 26/01/2018 ha ritenuto che nel caso di permuta si perdono le agevolazioni.

Per tali giudici la permuta costituisce un'alienazione e cioè un trasferimento volontario del diritto di proprietà che, indipendentemente dalla causa che lo origina, comporta un'alienazione, cioè una fuoriuscita del bene dal patrimonio dell'alienante coltivatore diretto, sanzionabile se effettuata entro i 5 anni dall'acquisto.

In tal senso anche alcune circolari dell'agenzia delle Entrate del luglio 2008.
Giova però osservare che non qualsiasi alienazione comporta l'uscita del terreno dal patrimonio del coltivatore e la legge agevolativa in materia, vuole impedire che un soggetto acquisti un terreno usufruendo di (notevoli) agevolazioni e poi lo rivenda con intento speculativo. E ciò è corretto.

Nella permuta si assiste ad uno scambio di beni, di terreni. Il soggetto A trasferisce al soggetto B un terreno e in cambio il soggetto B trasferisce al soggetto A altro terreno.

Nella pratica il precedente terreno acquistato con le agevolazioni viene con la permuta sostituito da un altro terreno: c'è una fuoriuscita ma contemporaneamente anche un'entrata di terreno nel patrimonio dell'agricoltore.
Si sostituisce un bene con un altro bene. Questa è la permuta. Pertanto le agevolazioni originariamente concesse dovrebbero essere mantenute anche perché la permuta di terreni, normalmente, viene posta in essere per una miglior ricomposizione fondiaria per un più razionale sfruttamento e lavorazione del terreno.

Infatti la realizzazione dell'accorpamento dell'azienda agricola o di una maggiore e più razionale ricomposizione fondiaria sono stati elementi tenuti in considerazione da alcune Commissioni Tributarie, ormai datate, per affermare invece la spettanza delle agevolazioni in caso di permuta. 

Nel caso di permuta è espressamente previsto dalla legge che non spetta la prelazione agraria ai confinanti coltivatori diretti perché la permuta realizza uno scambio di beni e precisamente di terreni agricoli e non una vendita "pura e semplice". Ma egualmente dovrebbe essere considerato anche ai fini delle agevolazioni perché la ratio che sta alla base della permuta è la stessa in entrambe le fattispecie.