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Buone notizie per gli immobili donati

Buone notizie per gli immobili donati

Attualmente chi intende vendere un immobile pervenuto per donazione incontra notevoli difficoltà al momento della vendita.

La donazione fatta in vita viene in rilievo al momento della morte del donante al fine di stabilire la quota di legittima. Con la conseguenza che l'erede avente diritto alla legittima ( coniuge, figli, ascendenti ), se leso nella sua quota, può impugnare la donazione fatta in vita entro 10 anni dalla morte del donante.

E una volta vittorioso in sede giudiziale può chiedere la restituzione dell'immobile, con la conseguenza che le eventuali ipoteche iscritte a garanzia di finanziamenti, cadono e perdono efficacia.

Questo costituisce un grave pregiudizio per la circolazione dei beni immobili.

È da quarant'anni che il notariato chiede una revisione delle norme sulla legittima.

Nel decreto sulle semplificazioni, il Senato ha in questo mese approvato una serie di norme a tutela degli acquirenti di immobili di provenienza donativa.

La quota di legittima che spetta al coniuge, ai figli e agli ascendenti, non attribuisce più al legittimario il diritto alla restituzione del bene, ma solo il diritto ad una somma di denaro come indennizzo.

Una volta trascritto nei pubblici registri immobiliari l'atto di compravendita, non sarà più possibile agire contro l'acquirente dell'immobile donato.

Il legittimario ha solo diritto ad una somma di denaro pari all'importo necessario per ricostituire la sua quota di legittima.

In questo modo il terzo acquirente e la banca che ha finanziato l'acquisto del compratore con ipoteca sull'immobile a suo tempo donato, non si vedrà più privare della garanzia sul bene e l'acquisto è salvo.

Si calcola che in Italia vengano poste in essere circa 200.000 donazioni all'anno.

La nuova disciplina favorirà la circolazione dei beni donati e l'accesso al credito.

Spesso infatti gli istituti di credito non concedono finanziamenti per l'acquisto di immobili di provenienza donativa o se li concedono prevedono ulteriori garanzie e polizze assicurative con costi aggiuntivi.

Tale disciplina che dovrà ora avere l'approvazione della Camera troverà applicazione anche per le donazioni poste in essere anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni a condizione che nei successivi sei mesi non siano stati presentate e/o trascritte opposizioni.

Nel caso in cui il patrimonio del donatario sia insufficiente a indennizzare l'avente diritto alla legittima, la normativa prevede il concorso dell'avente causa se ha acquistato il bene a sua volta a titolo gratuito.

La nuova normativa al di là dei suoi contenuti ancora non definitivi, ha il pregio di porre il problema e di individuare una soluzione alla circolazione dei beni di provenienza donativa, al fine di favorire il mercato immobiliare e l'accesso al credito da parte di soggetti giovani interessati all'acquisto e/o alla ristrutturazione di immobili provenienti nell'ambito familiare.