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Asse ereditario: il complesso dei beni del defunto

Asse ereditario: il complesso dei beni del defunto

L'asse ereditario, ovvero l’insieme dei beni, dei diritti e delle obbligazioni suscettibili di trasferimento agli eredi a seguito di successione mortis causa, è l’oggetto della successione stessa.

Il valore dell’asse ereditario non deve essere necessariamente positivo, trattandosi appunto di un insieme di attività e passività. L’ammontare dello stesso viene definito all’apertura della successione. 


Asse ereditario: significato

Per asse ereditario, definito anche massa ereditaria, si intende il complesso di beni, diritti e obbligazioni appartenenti alla persona defunta, che si trasferiscono mortis causa agli aventi diritto. Possono fare parte dello stesso beni immobili come fabbricati e terreni, e anche aziende e quote societarie, beni mobili, quadri, titoli, valori mobiliari e denaro.

Stabilire il valore dell’asse ereditario è fondamentale per la divisione dello stesso, e per stabilire eventuali alla quota di legittimità. Talvolta è difficile e complesso il patrimonio del de cuius soprattutto quando i beni o diritti si trovano all'estero. Stabilire l'esatta consistenza e valore è importante anche ai fini di conservare l'integrità ed evitare la loro dispersione. 


Asse ereditario: la composizione

Nel definire la composizione dei beni facenti parte dell’asse ereditario, come stabilito dal Codice Civile, bisogna considerare anche i beni che il defunto in vita ha donato in via diretta e/o indiretta agli eredi, a meno che nell’atto di donazione siano stati da ciò esentati in modo espresso. Questo istituto è definito collazione, ed è disciplinato dall’articolo 737 del Codice Civile e comunque vale nei limiti della quota disponibile. 

I soggetti che entrano nella titolarità del patrimonio del de cuius, in quota, prendono il nome di eredi. Sono invece legatari quelli che subentrano nella titolarità dei singoli e determinati beni e/o diritti.

Il Codice Civile stabilisce con chiarezza quali siano le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè di quali parti il testatore possa disporre liberamente con il testamento, e quali invece debbano essere riservate per legge ai legittimari e quei soggetti ai quali la legge riserva una quota minima chiamata quota di legittima o quota di riserva.

Le quote sono mobili in quanto dipendono dal tipo di legittimari presenti e dal loro numero. Se il testatore lascia quale legittimario solo un figlio, questi avrà diritto a metà del patrimonio. Se il testatore lascia coniuge e due figli, il coniuge avrà diritto a un quarto del patrimonio e i figli un quarto ciascuno. In questo caso la quota disponibile sarà il resido quarto del patrimonio. 

Le persone che hanno diritto alla riserva sono il coniuge, i figli e i genitori. Alle quote dei legittimari non possono essere apposte condizioni di alcuna specie o pesi, oneri da parte del testatore. 

Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio. La quota sarà di metà al figlio, e metà costituirà la disponibile. Sarà di due terzi se ci sono due o più figli: due terzi la legittima dei figli, un terzo la disponibile. Agli ascendenti, un terzo sarà riconosciuta come legittima, mentre due terzi sarà la quota disponibile.

Al coniuge è riservata metà del patrimonio, oltre ai diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano. In tale caso dunque, metà del patrimonio sarà del coniuge superstite, e metà la quota disponibile. 

Se con il coniuge rimane un solo figlio legittimo, la quota del figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un terzo più il diritto di abitazione, dunque la quota disponibile sarà un terzo. Se i figli sono due o più, al coniuge spetta un quarto del patrimonio e ai figli metà complessivamente. La disponibile sarà un quarto.

Nel caso di presenza degli ascendenti, la divisione sarà questa: metà al coniuge, un quarto all’erede ascendente, e un quarto la disponibile. 


Asse ereditario: la successione

Gli eredi e i legatari possono essere stati individuati dal de cuius stesso, mentre era ancora in vita, mediante il testamento. Questa è la così detta successione testamentaria

In mancanza di testamento, gli eredi sono individuati dalla legge in base alle quote previste e a loro riservate, dunque il coniuge, i figli e coloro che intrattengono i più stretti rapporti di parentela con il de cuius. Si parla in questo caso di successione legittima

Da notare che, a differenza degli eredi, i legatari possono essere designati solo con testamento. La disposizione testamentaria che li riguarda prende il nome di legato


Esclusione di un figlio dall’asse ereditario: indegnità e diseredazione

Esistono dei casi in cui il figlio può essere escluso dall’asse ereditario, e sono noti come indegnità e diseredazione.
L’indegnità è un istituto che prevede l’esclusione dall’asse ereditario di coloro che hanno recato gravi offese, come l’omicidio, alla persona del de cuius o hanno gravemente leso la sua libertà di fare testamento o non possano rientrare. L’indegnità opera a prescindere dalla volontà del de cuius perché risponde ad una esigenza di interesse pubblico, ripugnando alla coscienza il fatto che possa succedere al defunto una persona che ha tenuto gravi comportamenti nei suoi confronti. È dichiarato dal giudice.

La diseredazione invece opera a seguito di una dichiarazione di volontà espressa dal de cuius nel testamento come disposizione negativa, ed esclude dalla possibilità di essere erede chi invece avrebbe potuto esserlo in virtù della successione legittima. 


Asse ereditario senza testamento

In caso di mancanza di testamento, l'eredità si devolve in base alle regole della successione legittima. L’eredità andrà divisa tra gli eredi legittimi in base alle quote previste dalla legge.

Se il defunto ha dei discendenti, essi concorrono solo con il coniuge, escludendo gli ascendenti. Se invece non ci sono discendenti, ed esiste solo il coniuge, quest’ultimo concorre con gli ascendenti in base alle quote già citate. 

Occorre sempre tenere presente che un chiamato a succedere in base alla legge potrebbe anche non accettare l’eredità. In tale caso, a costui o costei subentrano i discendenti (rappresentazione). Se non opera la rappresentazione, la quota andrà a vantaggio degli altri chiamati dello stesso ordine (accrescimento).

Il Notaio Mario Sartori di Grezzana, iscritto al Collegio Notarile di Verona, grazie all'esperienza conseguita negli anni con il suo operato nelle successioni legittime e nella divisione dell’asse ereditario, potrà assistere il cittadino nel delicato momento della successione, con tutti gli adempimenti legali necessari previsti dalla legge.