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Ancora sulla circolazione di beni donati

Ancora sulla circolazione di beni donati

Il 18 dicembre 2025 é entrata in vigore la nuova normativa sulla circolazione dei beni pervenuti per donazione.

Il presupposto è che sia aperta una successione e che sia stata effettuata dal defunto in vita una donazione.

La donazione rileva solo al momento dell'apertura della successione del donante per tutte le problematiche che ne discendono.

Fino al 17 dicembre 2025 in caso di morte del donante che in vita aveva donato parte del patrimonio ai figli o ad altri soggetti, i legittimari (coniuge e figli) potevano esercitare l'azione di riduzione ed esperire l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso dei beni donati.

In altri termini, qualora un legittimario fosse stato leso nella sua quota di legittima, e quindi avesse ricevuto beni per un valore inferiore alla quota che la legge gli riservava, quota calcolata in base a ciò che il defunto aveva lasciato in morte (relictum) e ciò che aveva donato in vita (donatum), poteva agire in giudizio e se il donatario era insolvente, privo cioè di mezzi economici, poteva agire contro l'acquirente del bene donato e pretendere la restituzione del bene stesso.

Era quindi evidente il danno per il terzo acquirente del bene donato nonché per la banca che avesse finanziato l'operazione di acquisto e avesse iscritto ipoteca sul bene acquistato, ipoteca che diventava priva di efficacia con la conseguenza che il suo credito diventava privo di garanzia.

Il legittimario leso aveva 10 anni di tempo per esercitare i suoi diritti, termine molto lungo.

Tutto ciò rendeva difficoltosa la circolazione di beni donati e di difficile finanziabilità per le banche il loro acquisto.

Il rischio quindi di impugnazione di tali atti di vendita era elevato e conseguentemente il mercato di tale tipologia di immobile era frenato.

ORA SI CAMBIA

Il legittimario leso nella sua quota di legittima, qualora il patrimonio del donatario sia incapiente, non potrà più agire in restituzione contro il terzo acquirente dal donatario a titolo oneroso.

Il suo acquisto è salvo come è salva l'ipoteca della banca che ha erogato il finanziamento all'acquirente del bene donato.

La novità introdotta dalla normativa è davvero notevole. Il legittimario leso nella sua quota a lui riservata si vede trasformare il suo diritto da un diritto reale a un diritto di credito. Ha solo cioè diritto ad una somma di denaro nei confronti del donatario pari a quanto serve per coprire la sua legittima.

Il pagamento della somma occorrente diventa un problema interno fra gli eredi e donatario e non riguarda il terzo acquirente a titolo oneroso del bene che resta completamente estraneo a tutte le vicende ereditarie.

Come si comprende, il presupposto dell'applicazione della normativa è che sia aperta la successione del donante.

Finchè il donante è in vita nulla si può fare.

Dopo la morte del donante trova applicazione la nuova normativa che riguarda le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025.

Ma nel caso in cui la successione sia già aperta e quindi il donante sia già deceduto e gli eredi non abbiano nel frattempo trovato un accordo, cosa succede?

La nuova legge da' sei mesi di tempo ai legittimari per porre in essere determinata attività affinché trovi applicazione la vecchia disciplina che prevede anche la restituzione del bene donato.

Decorsi sei mesi e quindi dal 19 giugno 2026 senza che nulla sia stato effettuato, trova applicazione la nuova disciplina a tutte le successioni.

CONCLUSIONI

Sicuramente la nuova normativa favorirà la circolazione di beni donati e faciliterà anche i finanziamenti bancari per l'acquisto di tali beni.

Finalmente il legislatore ha recepito una esigenza molto sentita nel mercato immobiliare al fine di favorire la circolazione di immobili donati come anche richiesto dall'Autorità comunitaria europea per adeguare la normativa italiana a quella degli altri Stati europei.