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Altro regalo alle banche: il D.L. 85/2015

Altro regalo alle banche: il D.L. 85/2015

Il Governo per agevolare la riscossione de crediti delle banche ha sovvertito il diritto civile introducendo il nuovo art. 2929 bis (con decreto legge n. 85 pubblicato il 27 giugno).

Il creditore che sia pregiudicato (cioè non deve dimostrarlo ma lo dichiara lui) da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità (ad esempio fondi patrimoniali, vincoli di destinazione, trust) o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo (ad esempio mutui bancari per scrittura autenticata o atto pubblico o cartelle esattoriali), a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia (cioè anche se non ha ottenuto sentenza di vittorioso esperimento della azione revocatoria), se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto, quindi fa fede ai fini di detta norma la trascrizione (e non l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio come previsto per il fondo patrimoniale).
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione contestando la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.

Questo significa inversione dell’onere della prova di cui all’art. 2901 C.C.!!
D’ora in poi non spetterà più al creditore (alla banca) ma al debitore, al donatario e all’acquirente dal donatario o dal debitore dimostrare che l’atto, pur sussistendo il debito con la banca, non era pregiudizievole in sé per la stessa.