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Altri casi di agevolazione Prima Casa riconosciuti dai giudici

Altri casi di agevolazione Prima Casa riconosciuti dai giudici

Per usufruire delle agevolazioni sulla prima casa con applicazione dell’imposta di rogito al 2% (anziché al 9%) sul valore catastale dell’abitazione principale e relative pertinenze, acquistate da privati, è necessario che l’acquirente abbia la residenza nel comune in cui viene effettuato l’acquisto. In alternativa si può presentare una dichiarazione, inserita nell’atto, in cui l’acquirente si impegna a trasferire la residenza entro i 18 mesi dall’acquisto.

Nel caso sottoposto ai supremi giudici (Cassazione n. 13334/2016), due coniugi in comunione dei beni hanno dichiarato, in atto, di voler trasferire la residenza, ma uno solo poi l’ha fatto, per cui l’Agenzia delle Entrate ha revocato le agevolazioni.

I giudici tributari hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate, ma la Cassazione ha ribaltato successivamente la decisione, osservando come sia rilevante non tanto la residenza anagrafica, ma la coabitazione. Non conta, quindi, la residenza anagrafica dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia, soggetto autonomo e distinto dai due coniugi. Pertanto l’agevolazione è spettata ai due coniugi.

In un altro caso, il contribuente ha venduto entro il quinquennio l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e poi ha costruito entro l’anno la nuova prima casa su un terreno di sua proprietà. L’ufficio ha revocato le agevolazioni sul presupposto che il contribuente non avesse acquistato il terreno per costruire la sua nuova prima casa, ma si fosse limitato a costruire su terreno già di sua proprietà.

Per i giudici della suprema corte (Cassazione n. 13334/2016) si deve prescindere dall’epoca dell’acquisto del terreno, posteriore o anteriore all’alienazione del primo immobile adibito a prima casa.

Ciò che rileva è che su tale terreno, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, sia costruito un fabbricato utilizzabile come abitazione principale. Anche l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 13/E del 26/1/2017, si è adeguata all’orientamento dei giudici.

Nei due casi esposti, il fisco, sotto la spinta dei giudici si è dimostrato attento al dato sostanziale e non al dato formale. L’importante è che venga soddisfatta la volontà della legge che mira a favorire l’acquisto o il riacquisto della prima casa.