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Agricoltura: patto di famiglia e prelazione agraria

Agricoltura: patto di famiglia e prelazione agraria

Il passaggio generazionale nell'agricoltura può avvenire come per le altre attività economiche anche attraverso il patto di famiglia.
Per favorire fiscalmente la trasmissione dell'azienda il legislatore ha introdotto da un decennio (dal 2006) una procedura semplificata che pone al riparo da determinati rischi che invece si hanno con la cessione gratuita dell'azienda.
In linea generale l'azienda agricola come qualsiasi altra azienda può essere oggetto di donazione o cessione dai genitori ai figli ma può essere trasmessa mediante patto di famiglia ex art. 768 bis cc.

La cessione mediante patto di famiglia evita i rischi di impugnazione della donazione, ma obbliga il beneficiario a continuare nell'esercizio dell'impresa (individuale o collettiva) per almeno 5 anni.

In linea generale l' agricoltura è regolata da normativa propria a tutela di chi coltiva il fondo rustico. Basti pensare alla prelazione agraria, al diritto spettante al conduttore del fondo agricolo e/o al confinante coltivatore di essere preferito nell'acquisto, a parità di prezzo, in caso di vendita da parte del proprietario.
A parità di prezzo l'affittuario e/o il confinante coltivatore diretto (ora anche lo IAP) hanno diritto di essere preferiti nell'acquisto del fondo agricolo e la legge prevede anche dei rimedi se tale diritto risulta violato: il diritto di riscatto cioè il diritto di riscattare il bene entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita posto in essere in violazione della prelazione.

I presupposti per l'esercizio della prelazione è l'essere affittuario da almeno 2 anni del terreno agricolo, o esserne proprietari, confinanti del terreno in vendita e coltivatori diretti del terreno.
Se il confinante è proprietario ma a sua volta ha dato in affitto a terzi il terreno posto a confine, non gli spetta il diritto di prelazione.
Il presupposto della prelazione è il trasferimento oneroso (vendita) del fondo agricolo.


Se il trasferimento avviene mediante il patto di famiglia, esiste o no il diritto di prelazione?

Il trasferimento mediante il patto di famiglia come definito dall'art. 768 bis c.c. è il contratto con cui "l'imprenditore trasferisce in tutto in parte l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti."
È un contratto a titolo gratuito, animato da spirito di liberalità. Non c'è un corrispettivo, un prezzo da pagarsi dal beneficiario al disponente l'azienda. In altri termini, manca l'onerosità. Perchè si abbia la prelazione ci deve essere un prezzo che nella fattispecie manca.

In secondo luogo i soggetti che partecipano a questo tipo di contratto devono avere una particolare parentela (ascendenti, discendenti): non sono ammessi altri soggetti aventi una diversa parentela.

In terzo luogo all'atto devono partecipare "tutti coloro che sarebbero legittimatari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore".

L'atto ha una forma vincolata: atto pubblico e testimoni.
Da quanto sopra, emerge come il patto di famiglia, strumento idoneo a trasmettere l'azienda e attuare così il passaggio generazionale dai genitori ai figli, costituisca una fattispecie completamente diversa da una vendita o da un trasferimento a titolo oneroso.
Ne consegue che il diritto di prelazione non possa trovare applicazione trattandosi di fattispecie ontologicamente diversa.

L'affittuario di un terreno agricolo o il confinante di un terreno agricolo facenti parte dell'azienda agricola oggetto di trasferimento mediante patto di famiglia dal genitore al figlio, non potranno quindi esercitare il diritto di prelazione agraria.