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A seguito della morte di una persona, il suo patrimonio si trasferisce agli eredi i quali subentrano in tutti i rapporti giuridici del defunto e quindi nei debiti, crediti ed immobili.
L'eredità si devolve secondo le regole stabilite dalla legge o per testamento.
Il trasferimento agli eredi però non è automatico.
Il chiamato all'eredità, cioè colui al quale sono devoluti i beni del defunto può accettare o rinunciare all'eredità.
Per il solo fatto che è deceduto un soggetto, il chiamato per legge a succedergli non diventa di diritto erede e quindi non subentra automaticamente nei diritti/debiti/crediti/beni del defunto.
Occorre l'accettazione che può avvenire con atto espresso (art. 475 codice civile) o anche tacitamente, ponendo in essere cioè un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 codice civile).
Se il chiamato all'eredità vende, ad esempio, un terreno pervenuto per successione, tacitamente ha manifestato la volontà di accettare quell'eredità. E così nel caso in cui agisca giudizialmente per far valere un credito ereditato e così via.
Quando l'erede trasferisce un immobile ai fini della continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, il notaio rogante deve effettuare un adempimento che consiste nella trascrizione della accettazione tacita di eredità esibendo un certificato di morte del defunto (e il verbale di pubblicazione del testamento nel caso di eredità testamentarie).
In sede di dichiarazione di successione viene effettuata la voltura in catasto dei beni ereditati per cui detti beni risulteranno intestati nei registri catastali agli eredi.
Ma nei registri immobiliari i beni sono ancora intestati al defunto. Occorre far risultare anche in questi registri i nominativi degli eredi.
Con la riforma introdotta dal Decreto legislativo n.182 /2025 entrato in vigore il 18 dicembre 2025 è stata semplificata la procedura di trascrizione di detta accettazione tacita di eredità (art 41 che ha modificato al terzo comma l 'art.2648 c.c.).
Tale adempimento è importante perché nel nostro sistema immobiliare un soggetto risulta legittimato a disporre tanto in quanto risulta, nel corso del ventennio dal suo acquisto, una serie di passaggi/trasferimenti regolarmente trascritti.
La morte interrompe questa catena la cui continuità viene ripristinata dalla trascrizione della accettazione dell'eredità.
Nel nostro ordinamento nel caso in cui una persona proprietaria di un immobile abbia venduto a più persone lo stesso bene in tempi diversi e a soggetti diversi, la proprietà viene acquistata non da colui che ha acquistato per primo il bene ma da colui che per primo ha effettuato questo adempimento nei registri immobiliari, cioè da colui che ha trascritto per primo l'acquisto immobiliare.
La trascrizione e la sua continuità sono quindi fondamentali.
In altri termini l'opponibilità ai terzi del trasferimento avviene proprio con la trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari.
Il Catasto ha solo una funzione fiscale, tributaria, non attribuisce la proprietà.
Per sapere se un soggetto è proprietario di un immobile, si devono consultare i registri immobiliari e non il Catasto il quale ha rilevanza solo fiscale.