•  
  • Richiesta informazioni

  •  
  • Richiesta informazioni

Certificazione del sistema di qualità

Richiesta informazioni

Campi non compilati correttamente.
Grazie! Richiesta inoltrata con successo

Legge di stabilità: 2° PUNTATA

Legge di stabilità: 2° PUNTATA

Il leasing è sempre stato un tipico contratto utilizzato dalle imprese per acquistare beni immobili produttivi/capannoni/opifici/macchinari. La legge di stabilità ha esteso tale contratto alle abitazioni con una serie di agevolazioni applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con tale contrato una banca o un intermediario finanziario, a sensi del comma 76 dell’art. 1 legge 208/2015, si obbliga ad acquistare (o a far costruire) una abitazione su indicazione del soggetto utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un determinato tempo e verso un canone che tenga conto del prezzo di acquisto (o di costruzione) e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà dell’abitazione per un prezzo già prestabilito (prezzo di riscatto).

I contratti in rilievo sono in realtà due.

Il primo è il contratto di leasing col quale il concedente (Banca) si obbliga ad acquistare l’immobile scelto dall’utilizzatore nel quale vengono stabiliti i termini del rapporto (durata, canoni, prezzo di cessione).

Il secondo è il contratto di compravendita col quale il concedente in esecuzione dell’obbligo assunto acquista dal terzo proprietario l’immobile abitativo scelto dall’utilizzatore e lo mette a sua disposizione in base alle modalità convenute nel contratto di leasing.

L’utilizzatore ha la facoltà e non l’obbligo di acquistare l’immobile; in realtà, avendo fino a quel momento pagato gran parte del prezzo di acquisto, gli converrà acquistare il bene. Infatti il c.d. prezzo di riscatto rappresenta una piccola parte del prezzo convenuto per l’acquisto (che viene pagato attraverso i canoni).

Particolarmente interessanti sono le agevolazioni fiscali ai fini Iperf e ai fini delle imposte indirette e cioè delle imposte che si pagano all’atto di registrazione del contrattato.

Il contratto di leasing sarà soggetto all’imposta di registro del 2% mentre l’atto di compravendita sarà soggetto all’imposta di registro dell’1,5%, se l’utilizzatore gode dei benefici prima casa ( altrimenti il 9%) e venditore è un privato.

La cessione del contratto di leasing sconta l’imposta di registro dell’1,5%.

Il trasferimento della proprietà dell’immobile abitativo a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto sconta tre imposte fisse nelle misure di Euro 200 ciascuna.