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Successione degli stranieri

La morte di un cittadino straniero in Italia determina l'apertura della sua successione ma la diversa nazionalità può a volte ingenerare dubbi su quale disciplina applicare per la devoluzione dei suoi beni tanto situati in Italia che all'estero.

In materia successoria di stranieri trovano applicazione gli articoli 46 e seguenti della legge 218/1995 e il regolamento UE n.650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo che si applica alle persone decedute dopo il 17 agosto 2015.

La successione internazionale implica un'analisi legale delle norme degli Stati coinvolti. Le leggi dei vari Paesi sono spesso in conflitto tra loro. Occorre dunque capire quale sia la legge applicabile al testamento, all'individuazione di eredi e di quote, alla divisione ereditaria. E quale sia il giudice competente a conoscere una eventuale controversia.

Il regolamento UE si applica a tutti i Paesi dell'UE ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Questi tre Paesi continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alla successione internazionale. Gli altri Paesi dell'UE dovranno pertanto applicare, nei loro confronti, le loro norme nazionali.

Il regolamento non ha abrogato le varie normative dei singoli Paesi, ma, nel caso fossero incompatibili con esso, le rende non applicabili.

L'art. 46 della L. 218/1995, disponendo che "la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte", pone quale criterio generale la legge nazionale. La medesima legge stabilisce anche i criteri che regolano i vari aspetti della successione.

Il regolamento europeo, al contrario, dispone che "sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte" (art.4), secondo il più generale criterio internazionalprivatistico dell'ultima residenza o domicilio abituale.

Con il regolamento UE si cerca di dare certezza e uniformità di trattamento ai cittadini appartenenti agli Stati firmatari in una materia complessa come le successioni.