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Diritto Comune Europeo

Spesso capita che si debbano presentare documenti provenienti dall'estero oppure spedire i documenti in un altro Paese per l'espletamento di pratiche varie Ad esempio per contrarre un matrimonio, per pensionamenti, per eredità, per lavoro, per motivi fiscali, per stipulare contratti con imprese di altri Stati. È quindi importante che ci sia un’uniformità di comportamenti, e cioè che i documenti che si presentano ad un ufficio o ad un ente di un Paese straniero siano equivalenti a quelli che devono essere presentati in Italia per lo stesso adempimento. È ancora più importante che i vari Paesi stabiliscano una documentazione standard e una regolamentazione uniforme sui documenti da presentare per i vari adempimenti.

Sono diverse le casistiche per cui un cittadino italiano deve spesso presentare ad uffici ed enti documenti, certificati o atti provenienti da un Paese diverso da quello ove si trova.

Stabilire che una documentazione debba avere un contenuto e forma uguali per tutti i Paesi dell'Unione Europea costituisce un'importante agevolazione per i cittadini. La semplificazione e l'uniformità nei contenuti e nella forma dei documenti sono anche il primo passo per creare un "diritto comune europeo".

La legislazione europea è fonte di diritto nell'ordinamento italiano ed essa prevale sulle norme statali con la conseguenza che il giudice italiano chiamato ad applicarla, dovrà disapplicare la legge italiana se contrastante.

Quante volte sarà capitato di sentirsi dire che quel documento non va bene o serve un timbro, o deve contenere determinate frasi o parole, o che deve essere tradotto, o che ad esso debba essere allegata altra documentazione.


SEMPLIFICAZIONE NELLE DECISIONI IN TEMA DI REGIMI PATRIMONIALI


Dal 30 gennaio 2019 le decisioni emesse in un Paese comunitario in materia di regimi patrimoniali sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri senza alcun procedimento particolare, senza necessità di ulteriori approvazioni o nulla osta (exequatur).
Egualmente gli atti pubblici intendendo per tali qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale fra coniugi, redatti per atto pubblico in un Paese membro hanno piena efficacia in un altro.