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Acquisto di terreni agricoli e montani

Le agevolazioni ed i requisiti della piccola proprietà contadina


Quali sono le condizioni per usufruire delle agevolazioni?
L’agevolazione è stata introdotta nel 1949 e poi rinnovata di anno in anno fino a diventare definitiva nel 2012 con la legge n. 25 del 26 febbraio 2012.
Per godere di questa agevolazione occorre essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti all’ente previdenziale INPS.
Deve trattarsi di acquisti onerosi (es: compravendita, permuta) di terreni agricoli e/o di fabbricati rurali accessori e di pertinenza del fondo (es: deposito attrezzi, stalle, fienile, abitazione rurale).
Per 5 anni non si può vendere il terreno o cessare la coltivazione, pena la perdita delle agevolazioni ed il pagamento delle sanzioni pecuniarie.
La p.p.c. è l’agevolazione più diffusa e prescinde dalla localizzazione del terreno in territori montani essendo invece fondamentale che il terreno abbia nel PRG la destinazione agricola, che dovrà risultare dal certificato di destinazione urbanistica allegato al rogito.
In sintesi:

  • l’acquisto deve avvenire a titolo oneroso (compravendita, permuta);
  • deve trattarsi di terreno qualificato agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti; o nel caso di fabbricati a destinazione rurale devono costituire pertinenze ed accessori di fondi agricoli;
  • il terreno deve essere destinato alla coltivazione da parte del coltivatore che per i cinque anni successivi all’acquisto non può venderli o affittarli a terzi, pena la perdita delle agevolazioni.

La tassazione è la seguente: 2 imposte fisse (registro e ipotecaria di euro 200 ciascuna) e l’1% di imposta catastale.

Quando si perdono le agevolazioni?

  • nel caso di rivendita entro il quinquennio;
  • nel caso di mancata coltivazione del fondo nel quinquennio;


Ne consegue il recupero della differenza di imposta 15%, oltre alle sanzioni ed interessi sulle imposte a suo tempo non pagate.
Con la legge di stabilità 2017 (Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016) è stata ripristinata l’agevolazione della proprietà montana che prevede l’applicazione di due imposte fisse (200 euro ciascuna) nel trasferimento a titolo oneroso di terreni situati in zone montane.

Le agevolazioni dei terreni in zona montana

Con la legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) sono state ripristinate le agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli nei territori montani.
Queste agevolazioni, già presenti da molti anni, erano cessate il 31/12/2013.
Deve trattarsi di acquisti di fondi rustici (terreni agricoli e/o fabbricati rurali accessori del fondo) posti in zone montane, di altitudine superiore ai 700 metri s.l.m., o facenti parte di comprensori di bonifica montana o compresi nell’elenco compilato dalla Commissione Censuaria Centrale.
Gli acquisti devono essere effettuati da coltivatori diretti allo scopo di accorpamento o arrotondamento di proprietà diretto coltivatrice.
L’agevolazione spetta non solo per la compravendita, permuta, eccetera e per gli atti onerosi in genere, ma anche per gli atti a titolo gratuito (es: donazioni e successioni).
Tassazione: imposta fissa di registro (Euro 200,00), imposta ipotecaria fissa (euro 200,00) ed imposta catastale esente.
Tutto il territorio della Lessinia rientra nel comprensorio di bonifica montana e precisamente della Comunità montana della Lessinia con sede in Bosco Chiesanuova.

Acquisto da parte del coniuge o discendente

Con la legge di stabilità 2016, può usufruire delle agevolazioni p.p.c. anche l’acquisto da parte del coniuge o discendente del coltivatore diretto benché non iscritto alla gestione previdenziale INPS a condizione che sia già proprietario di un appezzamento di terreno agricolo, sia convivente con il coltivatore diretto il quale assume l’obbligo di coltivare il terreno che per 5 anni non potrà essere alienato.
La tassazione è la stessa della piccola proprietà contadina.

Acquisto di terreni agricoli senza agevolazioni

L’acquisto di terreni agricoli da parte di un privato o di ente (società che non godono di agevolazioni) è soggetta all’imposta di registro del 15% e all’imposta catastale e ipotecaria in misura fissa di Euro 50,00 ciascuna. Tuttavia recentemente l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatore diretto o IAP senza richiesta di agevolazione p.p.c., pur avendone diritto, sconta l'imposta del 9% di registro.

Prelazione agraria

All’affittuario di fondi rustici ed ai confinanti coltivatori diretti (e dal mese di agosto 2016 anche agli imprenditori agricoli professionali) spetta il diritto di prelazione nel caso di alienazione a titolo oneroso di terreno agricolo, cioè il diritto di essere preferiti nell’acquisto del terreno a parità di condizioni.
Detti soggetti hanno il diritto di prelazione che va esercitato entro 30 giorni dalla notifica del preliminare di vendita e nel caso di mancata notifica, potranno esercitare il riscatto entro un anno dalla trascrizione dell’atto di compravendita posto in essere in violazione della prelazione.