•  
  • Richiesta informazioni

  •  
  • Richiesta informazioni

Certificazione del sistema di qualità

Richiesta informazioni

Campi non compilati correttamente.
Grazie! Richiesta inoltrata con successo

Amministratore di sostegno, chi è e di cosa si occupa

Amministratore di sostegno, chi è e di cosa si occupa

L'amministratore di sostegno, così come previsto dall'articolo 404 C.C., è un istituto riconducibile alla figura del "curatore speciale", autorizzato a compiere gli atti necessari alla gestione del patrimonio di un soggetto incapace di provvedervi personalmente, anche momentaneamente.
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare ogni qualvolta ci sia l’impossibilità parziale o temporanea da parte di un soggetto di provvedere alle attività di normale amministrazione.

Anche un minore può avere un"curatore speciale" per la gestione di beni provenienti da una donazione o da un testamento a suo favore, indipendentemente dal fatto che sia soggetto alla potestà genitoriale.

La norma consente a un soggetto esterno alla famiglia di limitare i poteri di amministrazione sui beni di un singolo componente. La figura dell’amministratore di sostegno e in generale dell'amministratore esterno garantisce dunque protezione giuridica a chi si trova in una situazione di difficoltà e alla conseguente impossibilità di provvedere ai propri interessi.


Amministratore di sostegno e famiglia: quali sono i rapporti

La figura dell'amministratore di sostegno è stata introdotta a partire dal 2004 e ha goduto subito di notevole diffusione in Italia. Ma in base a quali criteri viene scelto l’amministratore di sostegno?
I criteri di scelta vengono elencati nell'art. 408 c.c., in cui viene esplicitato come l’amministratore possa essere designato dallo stesso interessato, in previsione di una futura incapacità di gestione, il tutto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In generale, il giudice tutelare preferisce il coniuge o un parente entro il quarto grado. La nomina dell'amministratore di sostegno può essere richiesta dal beneficiario stesso, dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, e dai soggetti indicati nell'art. 408.


Amministrazione di sostegno: i poteri concessi

Nominando un amministratore di sostegno si autorizza un soggetto a gestire, anche in caso di impossibilità temporanea, magari dovuta a un impedimento fisico momentaneo, gli interessi di un singolo individuo. Dunque, si tratta di un concetto diverso dall'interdizione, che prevede che il tutore sostituisca integralmente il soggetto debole.

Le norme di riferimento in questo caso sono l'art. 409 e l'art. 410 c.c. e all’interno di queste è espresso che il beneficiario conserva il diritto di compiere gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze quotidiane. L'amministratore di sostegno, in rappresentanza del beneficiario, nello svolgimento delle sue funzioni deve rispettare tutta una serie di doveri.
Innanzitutto, deve tener conto dei bisogni e delle necessità del beneficiario, che deve essere immediatamente informato per quanto riguarda i possibili atti e procedure da compiere, così come è necessario informare il giudice tutelare in caso di dissensi con il soggetto beneficiario. Inoltre, a meno che non si tratti di un coniuge o di parente stretto, l’amministratore deve continuare a svolgere i suoi obblighi per almeno dieci anni, salvo diverso accordo.

L'amministratore di sostegno è inoltre tenuto periodicamente a presentare al giudice tutelare una relazione che attesti l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Anche in altre situazioni la legge prevede che l'amministrazione di beni di soggetti "deboli" (minori) sia fatta da persone diverse da chi li rappresenta (i genitori).
Infatti l'articolo 356 prevede che il donante o il testatore che dispongono dei beni a favore di minori possano nominare per l'amministrazione degli stessi un "curatore speciale". Anche in questo caso c'è una "scissione" tra chi amministra e chi rappresenta e subisce gli effetti giuridici ed economici dell'amministrazione. A tutela dei soggetti "deboli" o "incapaci" la legge prevede per gli atti più importanti l'autorizzazione del Giudice che dovrà valutare la necessità e l'utilità dell'operazione per il soggetto debole. Pertanto la gestione dell'amministrazione fatta da chi è proposto, e nel caso di specie dell' amministratore di sostegno, è sempre tenuta sotto controllo da un soggetto terzo, il Giudice.

La carica dell’amministratore di sostegno cessa, per rimozione, rinuncia o morte dell'Amministratore, oltre che per morte dell'amministrato.


Delega degli atti e violazione della legge

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione a quanto disposto dalla legge o privi di autorizzazione giudiziale possono essere annullati su istanza dell'amministratore stesso, del pubblico ministero, o del beneficiario o dei suoi eredi a seconda del caso.

L’annullamento può essere richiesto entro 5 anni dall’atto e decorre nel momento in cui è cessato lo stato di amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività incaricate l'amministratore non ha bisogno di alcuna altra "delega", ma deve prestare attenzione ad eventuali attività che potrebbero non essere previste nell'incarico. In tal caso l’amministratore dovrà servirsi di un'apposita autorizzazione del Giudice.


Quando si può chiedere la cessazione dell’incarico dell’amministratore?

Si può sollevare l’amministratore dal suo incarico quando il beneficiario, parenti stretti, il pubblico ministero o lo stesso amministratore ritengono che si siano determinati presupposti per la cessazione dell’incarico o per la sua sostituzione.

La richiesta deve chiaramente essere motivata e va avanzata con istanza specifica al giudice tutelare dal beneficiario. Non appena ricevuta, l'istanza va comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno. Il giudice, una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori, decide con decreto motivato.


Amministratore di sostegno: il ruolo del notaio

Come accennato, l'amministratore di sostegno viene nominato in caso di soggetto affetto da una infermità fisica o psichica (anche momentanea) impossibilitato a provvedere ai propri interessi. Per fare richiesta di amministratore di sostegno bisogna quindi presentare apposita istanza al giudice tutelare il quale, ai sensi dell'art.408 c.c., nominerà la persona designata. Per tutte queste attività l'interessato potrà farsi assistere da un legale di fiducia.

Ciascuno può designare un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata.
In questi casi è importante rivolgersi al notaio per la redazione della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico di designazione dell' amministratore di sostegno.


Il Notaio Sartori di Grezzana, iscritto al Collegio Notarile di Verona, potrà assistere il cittadino sotto tutti gli aspetti della consulenza su tale figura di amministratore, per l'atto di designazione dell'Amministratore di Sostegno e sulle tematiche a questa collegate.