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Atti di sottrazione – cancellazione di ipoteca

L’ipoteca iscritta a garanzia della restituzione di un finanziamento, una volta estinto l’intero debito, deve essere cancellata.

La cancellazione avviene mediante l’intervento del notaio oppure, per determinati tipi di finanziamenti, ad opera della banca stessa utilizzando la procedura cosiddetta “Bersani”: estinto il debito, la banca invierà telematicamente al competente ufficio pubblico (ufficio dei registri immobiliari) la richiesta di cancellazione.

Il notaio ha una competenza generale per la cancellazione dell’ipoteca iscritta a favore di un qualunque soggetto ed a garanzia di un qualsiasi credito, sia esso un finanziamento o un credito risultante da un provvedimento giudiziale o amministrativo.

Con la cancellazione si ha l’estinzione totale della garanzia; con la sottrazione invece si ottiene la cancellazione parziale di uno o più beni determinati.

Può capitare, infatti, che il debitore che ha ricevuto un finanziamento dalla banca con iscrizione di ipoteca a carico di più immobili, intenda, nel corso del finanziamento, venderne uno.

È evidente che qualsiasi acquirente è disposto ad acquistare un immobile solo se esso è libero da ipoteche: di qui la necessità di cancellare l’ipoteca su quel bene, mantenendo la garanzia ipotecaria sui restanti beni.

E’ ammessa infine la possibilità , sempre nel corso del rapporto, di sostituire l’immobile ipotecato con altro immobile.